Iter burocratico

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L’iter burocratico per la connessione del proprio impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione di Bassa Tensione o Media Tensione (a seconda della potenza dell’impianto) inizia con una semplice autorizzazione da fare al proprio comune di appartenenza nella quale si specificano le dimensioni dell’impianto e il proprietario dell’immobile.

In caso esso fosse sottoposto a vincolo paesaggistico, la domanda dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e sottoposta alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con il conseguente dilatarsi dei tempi di autorizzazione (60gg per impianto di massimo 20mq o 90gg in caso di impianto più grande).

Una volta che si è autorizzati alla costruzione dell’impianto, si procede con la domanda di connessione verso Enel Distribuzione S.p.a la quale comporta un pagamento di un bollettino per l’inizio dell’iter di allaccio.
Quando Enel Distribuzione S.p.a invierà il preventivo (in genere dopo 30gg lavorativi dalla data di richiesta) si effettua un pagamento pari all’importo da loro comunicato e ciò implica la prenotazione della rete per l’immissione della potenza prodotta dal proprio fotovoltaico.
Dopo 30gg lavorativi dall’accettazione del preventivo, l’impianto verrà allacciato alla rete di distribuzione.

Una volta fatto ciò, si procede con la registrazione del proprio impianto e la richiesta di Scambio Sul Posto verso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici, società pubblica che gestisce le convenzioni e gli incentivi).

Cos’è lo Scambio Sul Posto?

Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto Responsabile di un impianto che presenti un’apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Il GSE, come disciplinato dalla Delibera ARG/elt 74/08, ha il ruolo di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), un contributo che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita, ed è calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE.

A chi è rivolto:

Possono presentare richiesta (“istanza”) di scambio sul posto i soggetti titolari di uno o più impianti:

– alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

– alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31  dicembre 2007);

– di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere nel caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l’utente dello scambio sia:

– un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;

– il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.

Come attivare il servizio

I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico messo a disposizione dal GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile.